COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Virtus Termini Avverso squalifica calciatore Filicicchia Francesco per otto gare GARA. VIRTUS TERMINI POL. CEI.A.S.D.C del 25/1/2009 Camp. All/Reg.) Proc. N. 159/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.D. Virtus Termini Avverso squalifica calciatore Filicicchia Francesco per otto gare GARA. VIRTUS TERMINI POL. CEI.A.S.D.C del 25/1/2009 Camp. All/Reg.) Proc. N. 159/A
Letto l’appello ritualmente formulato dalla società appellante in ordine alla squalifica comminata al proprio calciatore e con il quale si chiede la riduzione della sanzione inflitta poiché il comportamento tenuto è stato dettato dal nervosismo per la espulsione subita e tale comportamento non ha provocato alcuna conseguenza nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara, convocata la società all’udienza dibattimentale del 17/2/2009, sentito il legale rappresentante della società che ha ribadito quanto già rassegnato nell’atto d’appello,
Rileva che il comportamento tenuto dal calciatore è grave anche in relazione alla qualifica rivestita dallo stesso (capitano della squadra) che, pertanto, deve dare l’esempio a tutti i sui compagni.
Ritenuto che sia le frasi profferite che i comportamenti assunti non hanno provocato ulteriori conseguenze nei confronti del direttore di gara questa Decidente determina la sanzione come da dispositivo
P.Q.M
DELIBERA
Di determinare la squalifica al calciatore Filicicchia Francesco (A.S.D. Virtus Termini) per sei gare senza addebito di tassa non versata.
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