COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Bastione (ME) – Avverso squalifica ai calciatori Formica Serafino per quattro gare, Saporito Domenico e Perdichizzi Claudio per tre gare – Campionato seconda categoria girone E gara Misserio – Bastione del 01 febbraio 2009 – C.U. 221 LND Procedimento 167/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Bastione (ME) – Avverso squalifica ai calciatori Formica Serafino per quattro gare, Saporito Domenico e Perdichizzi Claudio per tre gare - Campionato seconda categoria girone E gara Misserio – Bastione del 01 febbraio 2009 – C.U. 221 LND Procedimento 167/A Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione inflitta ai propri tesserati adducendo che, relativamente al calciatore Formica Serafino, lo stesso non avrebbe partecipato alle proteste nei confronti dell’arbitro perché precedentemente espulso e già allontanatosi dal terreno di giuoco; con riguardo ai giocatori Saporito Domenico e Perdichizzi Claudio assume la ricorrente che gli stessi non si sarebbero rivolti all’arbitro con tono minaccioso e irriguardoso. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva dal rapporto del Direttore di gara si evince che, alla fine della gara, i giocatori Perdichizzi, Formica precedentemente espulso e Saporito ripetutamente si rivolgevano con tono altamente offensivo nei confronti dell’Arbitro che apostrofavano con espressioni ingiuriose. Sotto tale profilo la condotta dei calciatori squalificati appare pienamente provate, quindi le argomentazioni difensive non possono avere alcun pregio. Dal referto arbitrale risulta inoltre che il calciatore Saporito Domenico si era reso responsabile di una ulteriore condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, avendolo precedentemente spintonato con il petto. Alla luce delle superiori evenienze, ritiene questa Commissione eccessiva la squalifica inflitta ai calciatori Formica Serafino e Perdichizzi Claudio, avuto riguardo alle circostanze che, ancorché gravi il loro comportamento non si sarebbe estrinsecato in altre condotte lesive nei confronti dell’Arbitro sicché si ritiene di ridurla come da dispositivo. Relativamente al calciatore Sapoorito Domenico la sanzione si ritiene equa, tenuto conto che lo stesso si è reso responsabile di una condotta ripetutamente irriguardosa (per avere spintonato l’Arbitro con il petto) e offensiva (per averlo insultato a fine gara) nei confronti dell’Arbitro. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica inflitta la calciatore Formina Serafino a tre gare; Di determinare la squalifica inflitta a Perdichizzi Claudio a due gare; Di confermare la squalifica inflitta, in primo grado, per tre gara al calciatore Saporito Domenico. Senza addebito della relativa tassa reclamo
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