COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CRSC Misserio (Me) Avverso decisione Giudice Sportivo Gara 2^ Categoria/E : Misserio – Bastione del 01 Febbraio 2009 221 – C.U.221 LND del 05 Febbraio 2009 Procedimento 171/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CRSC Misserio (Me) Avverso decisione Giudice Sportivo Gara 2^ Categoria/E : Misserio – Bastione del 01 Febbraio 2009 221 - C.U.221 LND del 05 Febbraio 2009 Procedimento 171/A La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che all’appello come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio dello stesso alla società controparte articolo 33 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termine dell’articolo 33 comma 9 Codice di Giustizia Sportiva e ne preclude l’esame. P:Q:M: DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (€ 130,00)
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