COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D.Valderice (TP) avverso squalifica calciatore Bevilacqua Alessandro per 9 gare Gara : Atletico Alcamo – Valderice del 25.01.2009 Camp. :Promozione gir.A C.U. : 214 del 29.01.2009 Procedimento 149/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D.Valderice (TP) avverso squalifica calciatore Bevilacqua Alessandro per 9 gare Gara : Atletico Alcamo – Valderice del 25.01.2009 Camp. :Promozione gir.A C.U. : 214 del 29.01.2009 Procedimento 149/A L'assistente arbitro della gara a margine riportava sul rapporto che a fine gara il calciatore Bevilacqua Alessandro della soc. Valderice correva verso un avversario colpendolo con un violentissimo pugno in faccia che lo faceva stramazzare a terra. Non soddisfatto sferrava un ulteriore violentissimo pugno in faccia ad uno steward con casacca gialla presente all'interno del recinto di gioco, causandogli copiosa perdita di sangue dal naso e dalla bocca. Il G.S. Territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 214 del 29.01.2009, squalificava per 9 gare il calciatore Bevilacqua Alessandro con la seguente motivazione:<>. Avverso tale provvedimento ha presentato appello la soc. A.S.D. Valderice che nel riconoscere "il deplorevole gesto e il comportamento non giustificabile del proprio tesserato causato da nervisismo e da stanchezza per una gara dal finale molto vibrante" chiede una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva: invero il gravissimo atto di violenza perpetrato dal calciatore Bevilacqua Alessandro, a fine gara, in danno di un avversario e di uno steward è meritevole di sdegnata censura ancorchè posto in essere da calciatore in età matura che invece dovrebbe essere di esempio, per i giovani calciatori presenti all'impianto sportivo, di comportamento civile e rispettoso degli avversari; le argomentazioni addotte in difesa dalla soc. ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede stante la gravità degli atti deprecabili compiuti dal proprio tesserato; ciò posto, questa Decidente non può che confermare il provvedimento statuito in primo esame dal G.S. Territoriale; P.Q.M. DELIBERA di confermare la squalifica per 9 gare al calciatore Bevilacqua Alessandro della soc. ASD Valderice con addebito della tassa reclamo di euro 130,00 alla stessa.
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