COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE FCD Città di Castellana – avverso squalifica calciatore Mancuso Fabio per tre gare – Campionato allievi regionali gara Città di Castellana- Sporting Bagheria del 08 febbraio 2009- C.U. 235 SGS del 12 febbraio 2009- Procedimento 179/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE FCD Città di Castellana – avverso squalifica calciatore Mancuso Fabio per tre gare – Campionato allievi regionali gara Città di Castellana- Sporting Bagheria del 08 febbraio 2009- C.U. 235 SGS del 12 febbraio 2009- Procedimento 179/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio calciatore ritenendola eccessiva rispetto ai fatti accaduti nel terreno di giuoco anche in relazione che il comportamento tenuto dal proprio tesserato era scaturito da quanto fatto da un calciatore avversario. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e ritenuto che quanto descritto nel referto di gara non si presta ad alcuna diversa interpretazione ma la sanzione può essere determinata come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica del calciatore Mancuso Fabio per due gare Senza addebito della relativa tassa reclamo.
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