COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Campobello – Avverso squalifica calciatore Termini Michele per quattro giornate- Calcio a 5 AG gara San Lorenzo – Campobello di Licata del 14 febbraio 2009- C.U. N.32 AG del 18 febbraio 2009 Procedimento 32/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Campobello – Avverso squalifica calciatore Termini Michele per quattro giornate- Calcio a 5 AG gara San Lorenzo – Campobello di Licata del 14 febbraio 2009- C.U. N.32 AG del 18 febbraio 2009 Procedimento 32/B Al 31° del secondo tempo, dopo l’espulsione, il calciatore Termini Michele calciava con forza, senza però colpirlo, il pallone contro il Direttore di gara. La società ASD Campobello ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Il Direttore di gara descrive in maniera chiara ed inequivocabile quanto accaduto nel suo referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata. Il comportamento assunto dal calciatore Termini Michele è certamente deprecabile e censurabile e va contro ogni norma regolamentare e comportamentale e non è un esimente che fino ad oggi il Termini si è sempre distinto per i suoi comportamenti in campo e quindi ritiene equi i fatti contestati e non meritevoli di alcuna riduzione. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto e di confermare la squalifica di quattro giornate e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00
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