COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Enzo Grasso (avverso inibizione fino al 10.03.09 afflitta al dirigente e medico sociale Dott. Antonello Liuzzo. Gara S. Emidio – C.S.D. Enzo Grasso del 31.01.09 Campionato Prima Categoria. CU n. 221, 05.02.09) Procedimento 161 / A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Enzo Grasso (avverso inibizione fino al 10.03.09 afflitta al dirigente e medico sociale Dott. Antonello Liuzzo. Gara S. Emidio – C.S.D. Enzo Grasso del 31.01.09 Campionato Prima Categoria. CU n. 221, 05.02.09) Procedimento 161 / A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riforma della sanzione inflitta al dirigente e medico sociale Dott. Liuzzi, ritenendo che le critiche dello stesso nei confronti del direttore di gara “non sono mai scadute in alcuna minaccia o dire offensivo”; adducendo, inoltre, che le parole ingiuriose di cui al referto di gara non sono state mai pronunciate visto “il tipo di cultura e di personalità” del dirigente e perché “non di suo costume”. La Società considera inoltre cosa non vera che il direttore di gara è stato offeso fino all’entrata dello spogliatoio, poiché il dirigente sarebbe entrato con lui. La Commissione disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: le frasi pronunciate dal Dott. Liuzzi nei confronti dell’arbitro in occasione della gara S. Emidio – C.S.D. Enzo Grasso, sono senz’altro ingiuriose e minacciose, come si evince dal rapporto di gara. L’odierno appellante contesta tuttavia la veridicità del referto arbitrale. Non varrebbe comunque alcunché, ai fini della contestazione dell’avvenimento di determinati fatti, l’affermazione che le frasi in esame siano “vera barzelletta” e che “chiunque di buon senso può capire che sarebbero affermazioni ridicole”. Le doglianze difensive non hanno alcun valore giuridico, né valgono a confutare quanto riportato dall’arbitro nel suo rapporto. Si contesta, inoltre, l’affermazione del direttore di gara sul dilungarsi delle proteste che “continuavano fino a quando sono entrato nel mio spogliatoio”. L’odierno appellante ritiene ciò non vero perché il Dirigente è entrato dentro lo spogliatoio e ha scritto una lettera (allegata al referto di gara), presenti i testimoni della squadra avversaria. I due fatti non sono in contraddizione. Il direttore di gara, infatti, non ha scritto che le proteste, avente contenuto senz’altro offensivo, sono continuate dentro lo spogliatoio, ma che sono state proferite fino all’entrata dello stesso. P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello come sopra proposto. Con addebito di tassa non versata para ad euro 130,00.
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