COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE USD ASPRA – avverso punizione sportiva perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto e ammenda € 150,00 (1^ rinuncia) GARA : USD Aspra – ASD Life Campofiorito dell’11/01/2009 (C.U. n° 213/2009) Procedimento 166/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
USD ASPRA – avverso punizione sportiva perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto e ammenda € 150,00 (1^ rinuncia) GARA : USD Aspra - ASD Life Campofiorito dell'11/01/2009 (C.U. n° 213/2009)
Procedimento 166/A
L'appellante contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, genericamente invocando l'applicazione dell'art. 26 n° 4 del regolamento della LND con riferimento alle NOIF ed al C.G.S.
Chiede che sia disposta la ripetizione della gara.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, preliminarmente osserva che all'appello non risulta allegata attestazione dell'invio di copia dei motivi di appello a mezzo raccomandata o equipollente alla controparte.
Per quanto sopra, risultando violato il precetto di cui all'art. 46 n° 5 del C.G.S., visto l'art. 29 n° 9 del C.G.S.
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile l'appello come sopra proposto;
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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