COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Fincantieri – avverso squalifica calciatore Mattina Claudio fino al 30 aprile 2009 – Campionato allievi Regionali gara Palermo srl – Fincantieri del 08 febbraio 2009 – C.U. 235 SGS del 12 febbraio 2009 Procedimento 176/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Fincantieri – avverso squalifica calciatore Mattina Claudio fino al 30 aprile 2009 – Campionato allievi Regionali gara Palermo srl – Fincantieri del 08 febbraio 2009 – C.U. 235 SGS del 12 febbraio 2009 Procedimento 176/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta in primo grado ritenendola esagerata rispetto a quanto effettivamente commesso in campo dal calciatore e chiedendone la riduzione in una sanzione più equa e consona. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e letto l’appello formulato dalla società ricorrente rileva che il fatto addebitato al tesserato è descritto in maniera chiara, ma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo può essere determinata come da dispositivo tenuto conto della non volontarietà o che non si evince una volontarietà del fatto. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica al calciatore Martina Claudio (ASD Fincantieri) fino al 09 marzo 2009 Senza addebito della relativa tassa reclamo
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