COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Russo Sebastiano Calcio – avverso squalifica per otto giornate al calciatore Messina Giovanni e per sette giornate al calciatore Pennisi Vincenzo – Campionato seconda categoria/F gara Vittoria – Russo Sebastiano del 07 febbraio 2009 – C.U. 23234 LND del 12 febbraio 2009-02 Procedimento 178/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Russo Sebastiano Calcio – avverso squalifica per otto giornate al calciatore Messina Giovanni e per sette giornate al calciatore Pennisi Vincenzo – Campionato seconda categoria/F gara Vittoria – Russo Sebastiano del 07 febbraio 2009 – C.U. 23234 LND del 12 febbraio 2009-02
Procedimento 178/A
Con appello ritualmente proposto , la società ricorrente chiede l’annullamento della sanzione inflitta ai propri tesserati, o la sua riduzione, adducendo che i giocatori oggi squalificati hanno assunto sicuramente un atteggiamento da censurare e condannare, estrinsecatosi in proteste colorite, ma mai hanno spintonato l’arbitro.
La Commissine Disciplinare letto l’appello, esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della società all’udienza dibattimentale del 24 febbraio 2009 osserva:
dal rapporto di gara risulta che, alla fine della gara, entrambi i calciatori sanzionati hanno ripetutamente spintonato l’arbitro ( il Messina lo faceva indietreggiare di circa 20 metri) e contestualmente hanno proferito nei suoi confronti frasi ingiuriose e/o minacciose.
Alla luce delle evidenti risultanze di gara, le doglianze difensive, contenute nei motivi di gravame, non possono avere alcun pregio, laddove si contestano le circostanze che emergono dal rapporto di gara.
La condotta posta in essere dai tesserati della squadra appellante appare pertanto grave e censurabile.
Tuttavia, sotto il profilo della entità della sanzione, ritiene questa Decidente equo ridurla come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la sanzione inflitta a Messina Giovanni a cinque gare e la sanzione inflitta a Pennisi Vincenzo a cinque gare.
Senza addebito della relativa tassa reclamo.
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