COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE FCD Serradifalco – avverso squalifica calciatore Ricotta Gaetano fino al 31 gennaio 2012 – Campionato prima categoria girone h gara Mussomeli – Serradifalco del 25 gennaio 2009 – C.U. N. 214 LND del 29 gennaio 2009 Procedimento 145/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
FCD Serradifalco – avverso squalifica calciatore Ricotta Gaetano fino al 31 gennaio 2012 – Campionato prima categoria girone h gara Mussomeli – Serradifalco del 25 gennaio 2009 – C.U. N. 214 LND del 29 gennaio 2009
Procedimento 145/A
Letto l’appello ritualmente formulato dalla società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta in primo grado dal Giudice sportivo perché ritenuta eccessiva rispetto ai fatti accaduti.
Ritiene altresì che in situazioni analoghe la giustizia sportiva, abbia preso decisioni diverse e sottolinea sempre nelle difese articolate, che il giocatore in questione è di appena diciasette anni, per cui, pur ammettendo che, nel contesto in cui è maturato, si è verificata una reazione stizzosa determinata da uno stato di ira.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto arbitrale rileva:
quanto descritto nel referto di gara è chiaro e non si presta ad alcuna censura, ma non si rileva però alcuna conseguenza, tenuto conto della giovane età del calciatore e con l’auspicio che la determinazione della sanzione come da dispositivo possa essere di monito per il tesserato
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica al calciatore Ricotta Gaetano (FCD Serradifalco) fino al 31 dicembre 2010
Senza addebito della relativa tasssa reclamo.
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