COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI GREGORIO RICCARDO ( società LIDOPOGAP) – avverso squalifica sino al 30/06/2012 – gara C5 serie C2 Gir.A Real Marsala-Lipodogap del 14/02/09 – Comunicato Ufficiale C5 n°244 del 18/02/09 Procedimento 189/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DI GREGORIO RICCARDO ( società LIDOPOGAP) – avverso squalifica sino al 30/06/2012 – gara C5 serie C2 Gir.A Real Marsala-Lipodogap del 14/02/09 – Comunicato Ufficiale C5 n°244 del 18/02/09
Procedimento 189/A
L’appellante con personale ricorso, pure ammettendo di avere contestato ed insultato il Direttore di Gara, sostiene di non averlo colpito con uno schiaffo e, conseguentemente, chiede la revoca della squalifica a suo carico o, in subordine, la sua riduzione tenuto conto che la negata condotta violenta non ha comunque provocato conseguenze e si sarebbe sostanzialmente esaurita nell’unico atto denunciato.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e valutate le ragioni del ricorso ribadite dall’appellante nel corso della personale audizione del 03/03/09, osserva preliminarmente che il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento.
Non può dunque trovare ingresso in questa sede la proposizione difensiva che contesta lo svolgersi dei fatti come indicati dall’arbitro e propone di condurre ad una ipotesi di non responsabilità del calciatore Di Gregorio Riccardo.
Per quanto attiene alla sanzione irrogata, appaiono condivisibili le considerazioni difensive circa l’assenza di particolari conseguenze del fatto addebitato, esauritosi certamente in un unico atto.
La sanzione va pertanto contenuta come in dispositivo.
DELIBERA
Di contenere a tutto il 30/06/2011 la squalifica a carico del calciatore Di Gregorio Riccardo (società Lipodogap) e, per l’effetto, con restituzione della tassa reclamo versata nella misura di €.65,00.
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