COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE USD Rocca di Caprileone – avverso squalifica calciatore D’Ambrosio Vincenzo fino al 31 dicembre 2010 – Campionato Prima Categoria girone C gara Rocca di Caprileone – Aquila Bafia del 15 febbraio 2009 – C.U. 246 LND del 19 febbraio 2009 Procedimento 191/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE USD Rocca di Caprileone – avverso squalifica calciatore D’Ambrosio Vincenzo fino al 31 dicembre 2010 – Campionato Prima Categoria girone C gara Rocca di Caprileone – Aquila Bafia del 15 febbraio 2009 – C.U. 246 LND del 19 febbraio 2009 Procedimento 191/A Al 53° del secondo tempo a seguito di una ammonizione il calciatore D’Ambrosio Vincenzo assumeva un contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, che lo espelleva. In seguito all’espulsione il D’ambrosio reagiva in modo violento nei confronti del Direttore di gara mettendogli le mani al collo e spintonandolo, colpendo lo stesso arbitro con uno schiaffo sulla spalla sinistra, reiterando, a fine gara, il suo contegno offensivo e irriguardoso. Contro il provvedimento del Giudice Sportivo, ricorre la società USD Rocca di Caprileone perché lo ritiene sproporzionato e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Quanto descritto dal Direttore di gara nel suo referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, e chiaro e non si presta ad alcuna altra interpretazione. La condotta assunta dal calciatore D’Ambrosio è senz’altro censurabile e non è esimente quanto scritto nella memoria difensiva che enuncia come lo stesso calciatore si sia pentito del comportamento tenuto, anche se è apprezzabile tale pentimento. Questa decidente ritiene di decidere come da dispositivo, alla luce delle superiori proprie osservazioni; P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica al calciatore D’Ambrosio Vincenzo a tutto il 30/06/2010; per l’effetto senza addebito di tassa.
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