COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Signorelli Vito (Dirigente A.S.D. Aci S. Antonio Calcio) 2) A.S.D. Aci S. Antonio Calcio (CT) Procedimento 146/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Signorelli Vito (Dirigente A.S.D. Aci S. Antonio Calcio) 2) A.S.D. Aci S. Antonio Calcio (CT) Procedimento 146/A Considerato che la Procura Federale con nota 3937/295 del 21 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 comma 2) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Signorelli Vito l’inibizione, a tutti gli effetti per mesi 2 (due), alla A.S.D. Aci S. Antonio Calcio l’ammenda di Euro 400,00= (quattrocento/00);” Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, come da atto di deferimento; DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Signorelli Vito (Dirigente A.S.D. Aci S. Antonio Calcio) l’inibizione, ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla A.S.D. Aci S. Antonio Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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