COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Sanacuore Armando (Presidente A.S.D. Campobello) 2) A.S.D. Campobello (TP) Procedimento 147/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Sanacuore Armando (Presidente A.S.D. Campobello) 2) A.S.D. Campobello (TP) Procedimento 147/A Considerato che la Procura Federale con nota 3941/297 del 22 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, quanti rinviati a giudizio infliggendo al Sig. Sanacuore Armando la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 2, alla A.S.D. Campobello l’ammenda di Euro 400,00=; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: La Società deferita ha prodotto una memoria difensiva con la quale ammette il ritardo del tesseramento del tecnico e si rimette al giudizio della Commissione Disciplinare; Ritenuto che, le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro ascritto, giusto atto di deferimento; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig. Sanacuore Armando (Presidente A.S.D. Campobello) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla A.S.D. Campobello, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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