COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig. Agnello Salvatore ( Presidente U.P.D. Santa Croce (Rg)) U.P.D. Santa Croce (Rg) Procedimento 152/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig. Agnello Salvatore ( Presidente U.P.D. Santa Croce (Rg)) U.P.D. Santa Croce (Rg) Procedimento 152/A Considerato che la Procura Federale con nota 3909/290 del 21 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli articoli 38 comma 1) e 61 comma 1 N.O.I.F. – articolo 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febrraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, infliggendo al Sig. Agnello Salvatore l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 2 (due); alla società U.P.D. Santa Croce (Rg) l’ammenda di € 400,00 (quattrocento); Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: nessuna Ritenuto che quanti rinviati a giudizio, giusto atto di deferimento, devono rispondere di quanto loro addebitato ed accertato; DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Agnello Salvatore Presidente U.P.D. Santa Croce (Rg) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); Alla Società U.P.D. Santa Croce (Rg), a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 300,00 (trecento). La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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