COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Cicciarella Daniele (Presidente .A.S Sportmania) 2) A.S. Sportmania – Modica (RG) Procedimento 163/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Cicciarella Daniele (Presidente .A.S Sportmania) 2) A.S. Sportmania - Modica (RG) Procedimento 163/A Considerato che la Procura Federale con nota 4111/449 del 28 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione All’ art. 38 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 commi 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 3 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Cicciarella Daniele; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, come da atto di deferimento debitamente notificato alle parti rinviate a giudizio, infliggendo al Sig. Cicciarella Daniele l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 1 (uno); Alla Società A.S. Sportmania l’ammenda di Euro 300,00= (trecento/00) Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: La Società deferita ha prodotto memoria difensiva con la quale sostiene di avere, in data 2.10.2008, mandato il tesseramento del tecnico, ma che inspiegabilmente, gli veniva restituita la busta contenente la richiesta di tesseramento del tecnico con la causale “Restituita da F.I.G.C. perché non di loro competenza al mittente”. Ad ogni buon fine veniva reiterata una nuova richiesta del tesseramento del tecnico; Invoca la sua non responsabilità in merito. Rilevato che, pur prendendo in considerazione i motivi di difesa, la Società interessata ha indebitamente inserito nella distinta gara Rosolini – Sportmania del 9.11.2008, come tecnico il Sig. Giannone Giovanni, il cui relativo tesseramento è invece stato regolarizzato solo in data 11.12.2008; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Cicciarella Daniele (Presidente A.S. Sportmania) l’inibizione, ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno); alla Società A.S. Sportmania a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di Euro 200,00 (duecento/00); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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