COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Trimarchi Letterio (Segr. Con delega di rappresentanza A.S.D. Centro Sportivo Messina Sud) 2) A.S.D. Centro Sportivo Messina Sud Procedimento 175/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Trimarchi Letterio (Segr. Con delega di rappresentanza A.S.D. Centro Sportivo Messina Sud) 2) A.S.D. Centro Sportivo Messina Sud Procedimento 175/A Considerato che la Procura Federale con nota 4265/378 del 16 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione All’ art. 38 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 commi 1) e 2) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 17 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: 1) Sig. Trimarchi Letterio (Presidente oggi della Società deferita e all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della stessa); 2) Sig. Trimarchi Nicolò Presidente oggi onorario ma Presidente della Società all’atto del deferimento; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Sig. Trimarchi Letterio l’inibizione per mesi 2 (due), Alla Società A.S.D. Centro Sportivo Messina Sud l’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Hanno presentato una memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, ammettono e riconoscono la loro colpevolezza, frutto di negligenza amministrativa; Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Trimarchi Letterio, (Oggi Presidente ma all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della Società A.S.D. Centro Sportivo Messina Sud) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla Società A.S.D. Centro Sportivo Messina Sud l’ammenda di Euro 200,00 (duecento/00); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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