COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sigg.ri Brancato Nunzio e Catania Giacomo (pro tempore tesserati con la Società Sporting Ramacca; 2) Ravalli Paolo (Dirigente Accompagnatore Sporting Ramacca) Procedimento 188/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sigg.ri Brancato Nunzio e Catania Giacomo (pro tempore tesserati con la Società Sporting Ramacca; 2) Ravalli Paolo (Dirigente Accompagnatore Sporting Ramacca) Procedimento 188/A Considerato che la Procura Federale con nota 4455/1171 del 10 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) e 3) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 17 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: Il Sig. Catania Giacomo (calciatore) e Ravalli Poalo (Dirigente accompagnatore Sporting Ramacca); Assente ingiustificato Brancato Nunzio; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Non dare luogo a procedere nei confronti del Sig. Ravalli Paolo perché non più tesserato. Per quanto attiene Catania Giacomo e Brancato Nunzio, dichiara di procedere a loro carico, essendo stato accertato che le convocazioni che interessavano loro, sono state regolarmente recapitate e che il loro Presidente di Società Sig. Destro era a conoscenza della richiesta ed esigenza dell’Ufficio Indagini, avendolo appreso telefonicamente in occasione della prima convocazione e non avendo, quanti convocati e gli odierni deferiti, fornito alcuna prova o motivo in ordine alla loro mancata conoscenza della comunicazione, circostanza che avrebbero potuto fare per tempo alla luce di quanto sopra. Per quanto attiene alla Società Sporting Ramacca si prende atto che la stessa ha cessato ogni attività sportiva sia dalla data 9.04.2008 né risulta iscritta al corrente Campionato 2008/2009, dichiarata, pertanto inattiva; Ne consegue la impossibilità di procedere nei confronti della stessa, per responsabilità oggettiva. A carico del calciatore, presente all’odierna udienza Sig. Catania Giacomo, all’epoca dei fatti tesserato per lo Sporting Ramacca, oggi tesserato per la Società A.S.D. Castel Di Judica, infliggere la squalifica a tutti gli effetti per 1 (una) gara. A carico del calciatore Brancato Nunzio, assente anche all’odierna udienza, senza alcun motivo giustificativo, infliggere la squalifica a tutti gli effetti per 4 (quattro) gare. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Le parti presenti, dichiarano di non avere mai ricevuto avviso di comparizione, neanche da parte della Società di appartenenza; Ritenuto che vanno condivise le conclusioni e relative richieste del rappresentante la Procura Federale; Visto l’Art. 32 comma 4) C.G.S.; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al calciatore Catania Giacomo, oggi tesserato con la Società A.S.D. Castel Di Judica, la squalifica a tutti gli effetti per 1 (una) gara; Al calciatore Brancato Nunzio la squalifica a tutti gli effetti per 4 (quattro) gare; Dichiarare non luogo a procedere nei confronti del Sig. Ravalli Paolo, perché non più tesserato per la F.I.G.C.; E dichiarare non luogo a procedere nei confronti della Sporting Ramacca, dichiarata inattiva e non più iscritta alla F.I.G.C.; La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it