COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. POLISPORTIVA ALTOFONTE ASD (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. ALESSANDRO SCARPULLA e n° 20 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 228/A/6

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. POLISPORTIVA ALTOFONTE ASD (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. ALESSANDRO SCARPULLA e n° 20 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 228/A/6 Con nota del 12.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che la odierna deferita non ha ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avesse affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. In particolare, è stata deferita innanzi questo Organo di Giustizia per non avere avere sottoposto n° 20 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità della Società per quanto a lei ascritto, limitatamente al caso di ritardato invio dei certificati. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 07.04.2009 alla presenza dei deferiti nelle persone del Presidente e dei calciatori Di Maio Renzo, Reina Michele e La Barbera Marco; ritenuto che in data 02.04.09 sono pervenute note difensive con allegati i certificati medici validi per il Campionato in argomento, comunque non tempestivamente inviati al Comitato di appartenenza, P.T.M. DELIBERA: In accoglimento del proposto deferimento, Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 100,00 per ritardato invio dei certificati; Di dichiarare il non doversi procedere a carico del Presidente e dei calciatori in quanto gli stessi erano comunque stati sottoposti a visita medica. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..
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