COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. APD FULGATORE (TP), suo Presidente pro-tempore Sig.FRANCESCO GAMMICCHIA e n° 1 calciatore per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 228/A/13

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. APD FULGATORE (TP), suo Presidente pro-tempore Sig.FRANCESCO GAMMICCHIA e n° 1 calciatore per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 228/A/13 Con nota del 12.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che la odierna deferita non ha ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avesse affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. In particolare, è stata deferita innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 1 calciatore, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati, sebbene in forma molto gradata per i motivi di seguito esposti, per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36. Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo essi accettato di tesserarsi o di partecipare a gare sebbene sprovvisti di detta certificazione obbligatoria. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 07.04.2009 alla presenza di tutti i deferiti; letta la memoria difensiva inviata dalla Società alla quale sono allegati i certificati medici relativi al calciatore odierno deferito; ritenuto pertanto che l’incolpazione in rubrica va derubricata in quella di mancato invio presso il Comitato di appartenenza, e quindi la responsabilità di tale omissione può essere solo ascrivibile alla Società ed al suo Presidente pro – tempore. P.T.M. DELIBERA: In accoglimento del proposto deferimento, Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 20,00; Di assolvere il Presidente ed il calciatore Salvatore Cardella per non aver commesso il fatto. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..
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