COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Arcuri Antonio (Calc. A.S. Pol. E. Che Guevara) 2) Cristofalo Vincenzo (Presidente A.S.D. Pallavicino) 3) A.S.D. Pallavicino Procedimento 204/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Arcuri Antonio (Calc. A.S. Pol. E. Che Guevara) 2) Cristofalo Vincenzo (Presidente A.S.D. Pallavicino) 3) A.S.D. Pallavicino Procedimento 204/A Considerato che la Procura Federale con nota 4892/271 del 26 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S., in relazione All’ art. 40 commi 4) N.O.I.F. e art. 10) commi 2) e 4) C.G.S. e Art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 31 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: Il Sig. Tedesco Giuseppe (Dirigente Delegato) e Antonio Arcuri (calciatore); Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro addebitato le parti rinviate a giudizio , infliggendo al calciatore Antonio Arcuri la squalifica, a tutti gli effetti, per mesi 3 (tre); Al Sig. Vincenzo Cristofalo l’inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 3 (tre); Alla Società A.S.D. Pllavicino l’ammenda di Euro 600,00 (seicento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Ha prodotto memoria difensiva, adducendo le proprie giustificazioni di non responsabilità; Ritenuto che le motivazioni di cui nelle memorie difensive non siano esimenti, risultando, come da accertamento documentale, l’infrazione contestata; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Arcuri Antonio (Calciatore tesserato oer la A.S. Pol. E. Che Guevara), la squalifica a tutti gli effetti per mesi 3 (tre); Al Sig. Cristofalo Vincenzo (Presidente A.S.D. Pallavicino) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); Alla Società A.S.D. Pallavicino a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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