COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Russo Antonino (Presidente Pol.D. Santo Stefano) 2) Pol.D. Santo Stefano (ME) Procedimento 208/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
a carico di
1) Russo Antonino (Presidente Pol.D. Santo Stefano)
2) Pol.D. Santo Stefano (ME)
Procedimento 208/A
Considerato che la Procura Federale con nota 5026/172 del 3 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 C.G.S., in relazione All’ art. 32 commi 1) e 7) Regolamento L.N.D. e Art. 4 comma 1) C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 31 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza è presente:
Il Sig. Russo Antonino;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili di quanto loro ascritto le parti deferite infliggendo al Sig. Russo Antonino l’inibizione per giorni 30 (trenta);
Alla Società Pol. D. Santo Stefano l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
Chiedono la minima sanzione, in relazione alla difficoltà di reclutamento di giovani calciatori trattandosi di piccolo centro;
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio, devono rispondere di avere contravvenuto all’obbligo sancito in materia delle Carte Federali;
DELIBERA
di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Russo Antonino (Presidente Pol.D. Santo Stefano) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno);
Alla Società Pol. D. Santo Stefano l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille);
La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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