COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 10/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. GUERRA Mario Giovanni (PRESIDENTE G.S.D. San Giovanni Gemini) 2) G.S.D. San Giovanni Gemini
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°32 del 10/09/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) SIG. GUERRA Mario Giovanni (PRESIDENTE G.S.D. San Giovanni Gemini)
2) G.S.D. San Giovanni Gemini
Proc. N. 256/A
Considerato che la Procura Federale con nota 444/1174 del 24 Luglio 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art.23 comma 1) e Art. 21 comma 4) N.O.I.F.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 02 Settembre 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite sono assenti; preso atto che la società deferita ha prodotto memoria difensiva e che il Sig. Guerra Mario Giovanni ha fatto conoscere di essere impossibilitato ad essere presente;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: di ritenere responsabili quanti rinviati a giudizio, degli addebiti loro ascritti; infliggendo al Sig. Guerra Mario Giovanni l’inibizione , ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 19 punto H per mesi due e alla G.S.D. San Giovanni Gemini l’ammenda di € 500,00
Considerato che quanto esposto e sostenuto nella memoria difensiva esula dalla contestazione a carico formulata e notificata, risultando non esimente della responsabilità addebitata, anche per parziale ammissione, sia pure con argomentazioni di parte, dal Presidente Sig. Guerra Mario Giovanni
Per quanto sopra osservato
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Guerra Mario Giovanni (Presidente G.S.D. San Giovanni Gemini) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo19 lettera H C.G.S. per mesi 2 (due)
alla società G.S.D. San Giovanni Gemini l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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