COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 10/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. LAUDANI Salvatore (PRESIDENTE pro tempore F.C. Tremestieri Etneo A.S.D. ) 2) F.C. Tremestieri Etneo A.S.D.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 10/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. LAUDANI Salvatore (PRESIDENTE pro tempore F.C. Tremestieri Etneo A.S.D. ) 2) F.C. Tremestieri Etneo A.S.D. Proc. N. 258/A Considerato che la Procura Federale con nota 5750/169 del 20 Giugno 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) C.G.S. e art. 2 comma 4, oggi art.4 comma 1 C.G.S. (responsabilità diretta a carico della società); Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 02 Settembre 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza sono presenti il Sig. Laudani Salvatore, assistito dall’avvocato Profeta Gaetano ed il Sig. Torre Orazio; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: di ritenere responsabili i soggetti deferiti degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Laudani Salvatore l’inibizione per anni 1 (uno), alla società F.C. Tremestieri Etneo A.S.D. l’ammenda di € 2000,00 (duemila). Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: - il Presidente Sig. Laudani Salvatore insiste a sostenere di non avere mai sottoscritto le liste di trasferimento dei calciatori, oggetto del contendere, giudicando che quanto risulta accertato dal deferimento oggi in discussione è contrario al vero; - l’avvocato Profeta Gaetano rinnova la richiesta di audizione del teste perché conducente ai fini della difesa ai sensi dell’art. 507 C.P. applicato al caso in specie; il rappresentante della Procura Federale ritiene che la richiesta non può essere accolta e si rimette alle decisioni che la Commissione Disciplinare in proposito vorrà adottare; l’avvocato Profeta Gaetano si rimette a giudizio di questa Commissione Disciplinare chiedendo i minimi edittali. La Commissione Disciplinare, come già in sede di dibattimento pronunciatasi in merito, preliminarmente rigetta la richiesta di audizione del teste, perché come richiesto e precisato nell’atto di convocazione, non sono state indicate le circostanze e le domande sulle quali il teste doveva essere escusso, né sono state comunicate le dovute richieste generalità. Tra l’altro, come ha voluto anticipare il rappresentante della società oggi deferita, il teste avrebbe riferito su fatti e circostanze, avvenute nel corso della gara, di contenuto intimidatorio e comportamenti antisportivi, fatti e circostanze che nulla hanno a che vedere con i motivi e i fatti oggettivi, di ben altra natura e contenuti, accertati da parte della Procura Federale. Si verte, giova annotare, su rilevamenti e riscontri documentali. La materia del contendere trova la sua legittima proposizione sul regolare o meno tesseramento di sette (7) calciatori trasferiti dalla F.C. Tremestieri Etneo A.S.D. alla A.S.D. Camaleonte nata dalla rescissione di alcuni soci della F.C. Tremestieri Etneo A.S.D. Le dettagliate risultanze istruttorie curate dalla Procura Federale, confortate da inequivoche testimonianze, concludono sulla regolarità dei contestati tesseramenti nonché sulla infondatezza e la strumentalità delle lagnanze del Sig. Laudani. Giova in proposito ricordare che quanto sopra annotato trova riscontro probatorio nella scrittura privata del 19 Settembre 2006, sul pronunciamento della Commissione Tesseramenti di Roma, sul rigetto dei reclami prodotti da parte della Commissione Tesseramenti del C.R.S. , sulla acquiescenza da parte della società interessata, non avendo questa proposto alcuna opposizione a riguardo, ed infine sulla mancata denuncia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per la sostenuta falsità delle firme (non risulta in proposito richiesta di autorizzazione nel rispetto della “clausola compromissoria”). P.Q.M., così osservando, DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Laudani Salvatore (Presidente pro tempore F.C. Tremestieri Etneo A.S.D.) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo19 lettera H del C.G.S. fino al 30 Giugno 2009; alla società F.C. Tremestieri Etneo A.S.D. l’ammenda di € 1000,00 (mille). La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it