COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. POL. D. LIBERTAS CERAMI (EN), suo Presidente pro-tempore Sig. SEBASTIANO MARTINO INTILI e n° 12 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 2^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 229/A/7

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. POL. D. LIBERTAS CERAMI (EN), suo Presidente pro-tempore Sig. SEBASTIANO MARTINO INTILI e n° 12 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 2^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 229/A/7 Con nota del 20.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 12 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36. Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo essi accettato di tesserarsi o di partecipare a gare sebbene sprovvisti di detta certificazione obbligatoria. Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 30,00 per ogni certificato non richiesto; Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 21.04.09, non sono comparsi i deferiti; letta la memoria difensiva inviata dalla Società nella quale vi è piena ammissione di responsabilità per quanto ascritto, eccetto che per due calciatori per i quali ha allegato regolari certificazioni mediche, P.T.M. DELIBERA: In accoglimento del proposto deferimento, Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 360,00; Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. Sebastiano Martino Intili, a tutto il 30.07.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.; Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: Giuseppe Berna Nasca, Francesco Conoglio, Antonio Davide Intili, Giuseppe Intili, Michele Intili, Michele Proto, Salvatore Romano, Mario Sillaro, Sebastiano Sutera, Giuseppe Terranova, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisti del prescritto certificato medico. Dichiara il non luogo a provvedere nei confronti dei calciatori Giuseppe Loibiso e Biagio Pitronaci, perché il fatto non sussiste.
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