COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. ASD A. LIBERTAS RARI NANTES (SR), suo Presidente pro-tempore Sig. GIUSEPPE MANGIAFICO e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di Promozione 2007/2008 Procedimento n° 229/A/8
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO a carico Soc. ASD A. LIBERTAS RARI NANTES (SR), suo Presidente pro-tempore Sig. GIUSEPPE MANGIAFICO e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
Campionato di Promozione 2007/2008
Procedimento n° 229/A/8
Con nota del 16.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, limitatamente a quanto in seguito esposto. Infatti, dalla memoria difensiva inviata dalla Società si evince per tabulas che il calciatore Carpinteri Franco era munito di valida certificazione medica sino al mese di settembre 2008, mentre il calciatore Giardina Vincenzo risulta munito di certificato rilasciato dopo circa due mesi dall’inizio di quel campionato. Poichè l’obbligo, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36, i deferiti devono rispondere dell’incolpazione loro ascritta solo per il calciatore Giardina Vincenzo, per il periodo in cui il medesimo era privo di certificazione medica.
Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo egli accettato di tesserarsi o di partecipare a gare sebbene sprovvisto di detta certificazione obbligatoria.
Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 50,00 per ogni certificato non richiesto;
Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 21.04.09, non sono comparsi i deferiti;
P.T.M.
DELIBERA:
In accoglimento del proposto deferimento,
Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 25,00;
Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. Giuseppe Mangiafico, a tutto il 30.07.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.;
Di infliggere al calciatore Vincenzo Giardina l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. ASD A. LIBERTAS RARI NANTES (SR), suo Presidente pro-tempore Sig. GIUSEPPE MANGIAFICO e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di Promozione 2007/2008 Procedimento n° 229/A/8"