COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. APD OR.SA. P.G. (ME), suo Presidente pro-tempore Sig. FRANCESCO SCIPILOTI e n° 1 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 229/A/13

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. APD OR.SA. P.G. (ME), suo Presidente pro-tempore Sig. FRANCESCO SCIPILOTI e n° 1 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 229/A/13 Con nota del 23.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 1 calciatore, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. Il calciatore, invece, è stato deferito per avere partecipato a gare di campionato sprovvisto della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, atteso che il calciatore in argomento era in regola con le certificazioni in argomento, come si evince da quanto allegato alla memoria difensiva inviata; Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 21.04.09, non sono comparsi i deferiti; P.T.M. DELIBERA: Il non luogo a provvedere in ordine a tutti gli incolpati per quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.
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