COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Tringali Aldo (Presidente A.S.D. D’Annunzio F.C.) 2) A.S.D. D’Annunzio F.C. (CT) Procedimento 224/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Tringali Aldo (Presidente A.S.D. D’Annunzio F.C.) 2) A.S.D. D’Annunzio F.C. (CT) Procedimento 224/A Considerato che la Procura Federale con nota 5101/169 del 5 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1) 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 32 commi 1 e 7) Regolamento L.N.D. e art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 7 Aprile 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: Nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al sig. Tringali Aldo l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 1 (uno); alla Società A.S.D. D’Annunzio F.C. l’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento). Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti ed accertati; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al sig. Tringali Aldo (Presidente A.S.D. D’Annunzio F.C.) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno); Alla Società A.S.D. D’Annunzio F.C., a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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