COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pellingra Antonino allenatore ACS Palermitana calcio (PA) – avverso personale squalifica sino al 30 settembre 2009 – Campionato 2° caregoria gara Rangers – Palermitana calcio del 29 marzo 2009 – C.U. 311 LND del 02 aprile 2009. Procedimento 230/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pellingra Antonino allenatore ACS Palermitana calcio (PA) – avverso personale squalifica sino al 30 settembre 2009 – Campionato 2° caregoria gara Rangers – Palermitana calcio del 29 marzo 2009 – C.U. 311 LND del 02 aprile 2009. Procedimento 230/A Chiede l’appellante la revisione della sanzione a suo carico ritenuta esosa in relazione a quanto effettivamente accaduto e lamentandolo, come ribadito nel corso dell’udienza dibattimentale del 14 aprile 2009, un atteggiamento poco consono dell’arbitro certamente non assolutivo del proprio comportamento ma in parte giustificativo. Il signor Pellegrina si è dunque rimesso alla benevolenza dell’organo giudicante. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, valuta che le lamentele avanzate dall’appellante in ordine al comportamento dell’arbitro, la cui versione ufficiale dei fatti gode di fede privilegiata per regolamento, non può trovare alcun riconoscimento di verità in giusta fede, Tuttavia dal referto non si evince con assoluta certezza di una volontà aggressiva e violenta assunta dal sig. Pellegrina il quale certamente ha offeso l’arbitro ma altrettanto certamente non lo ha aggredito né colpito. Ritenuto comunque il suo comportamento irregolare e tenuto conto del ruolo di allenatore ricoperto P.Q.M. DELIBERA Di accogliere l’appello inoltrato dal sig Pellingra Antonino allenatore tesserato per la società Palermitana Calcio, determinando la squalifica a suo carico sino al 30 agosto 2009, per l’effetto si restituisce la relativa tassa versata di euro 65,00.
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