COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 24/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. TRINAKRIA (PA) avverso l’ammenda di €.500,00 a carico della società e delle squalifiche a carico dei calciatori Sabatino Salvatore (9 gare), Cangelosi Giovanni (5 gare), Genzardi Angelo (5 gare), Bevilacqua Rosario (5 gare). – Gara C5 serie C2 gir.B A.S. Trinakria-S.Isidoro del 13/09/2008 C.U. 37 del 17/09/08 Proc. 09/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 24/09/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S. TRINAKRIA (PA) avverso l’ammenda di €.500,00 a carico della società e delle squalifiche a carico dei calciatori Sabatino Salvatore (9 gare), Cangelosi Giovanni (5 gare), Genzardi Angelo (5 gare), Bevilacqua Rosario (5 gare). – Gara C5 serie C2 gir.B A.S. Trinakria-S.Isidoro del 13/09/2008 C.U. 37 del 17/09/08
Proc. 09/A
Avverso le superiori decisioni assunte dal Giudice di primo grado ricorre la società A.S. Trinakria fornendo una propria dettagliata versione di quanto accaduto nel corso della gara in epigrafe e dopo la conclusione della stessa, e conseguentemente chiedendo l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle squalifiche a carico dei propri tesserati nonché la riduzione dell’ammenda determinata a carico della società.
Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali della gara che, giova ricordarlo, godono di fede privilegiata ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S., rileva al contrario che gravi ed inqualificabili sono state le azioni violente e premeditate poste in atto dai tesserati della società A.S. Trinakria e che di conseguenza incontrovertibili sono le responsabilità (art.4 C.G.S.) da addebitare a carico di detta società.
Gli incresciosi episodi denunciati non sono meritevoli di alcuna riduzione delle sanzioni determinate a carico dei calciatori e della società, e pertanto si
DELIBERA
Di respingere l’appello inoltrato dalla società A.S. Trinakria e di addebitare la dovuta tassa reclamo.
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