COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. MUSSOMELI (CL) – avverso la squalifica sino al 31/12/2008 a carico del calciatore MISURACA DANIELE – Gara Atletico Campofranco – Mussomeli del 21/09/2008 “Coppa Italia 1^ ctg” C.U. n.46 del 25/09/2008 – Procedimento 13/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. MUSSOMELI (CL) – avverso la squalifica sino al 31/12/2008 a carico del calciatore MISURACA DANIELE – Gara Atletico Campofranco - Mussomeli del 21/09/2008 “Coppa Italia 1^ ctg” C.U. n.46 del 25/09/2008 – Procedimento 13/A Con rituale appello la società interessata ricorre avverso il provvedimento in epigrafe indicato deducendo a difesa che l’episodio incriminato che ha generato l’impugnato provvedimento, non è stato posto in essere dal proprio calciatore Misuraca Daniele ma da altro calciatore che indica in Lanzalaco Nuccio, anch’esso partecipante alla gara in esame. Dichiara nel proprio ricorso che il predetto Lanzalaco “è pronto a confessare tutto davanti a questa Commissione Disciplinare”. Chiede pertanto che venga annullata la squalifica statuita a carico del calciatore Misuraca Daniele ed inflitta al calciatore Lanzalaco Nuccio, con la entità che la Commissione riterrà di quantificare. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, ha ritenuto di convocare sia l’arbitro della gara nonché il dirigente responsabile della società ricorrente ed i due calciatori interessati al caso, muniti dei documenti personali di riconoscimento e delle relative tessere federali. All’udienza predisposta per il giorno 07/10/2008 si è presentato l’arbitro assistito da un rappresentante del C.R.A. Sicilia il quale ha rilasciato una propria dichiarazione acquisita agli atti. Per la ricorrente si è presentato soltanto il calciatore Misuraca Daniele accompagnato dal presidente della propria società, mentre non si è presentato l’altro calciatore interessato Lanzalaco Nuccio. L’assenza ingiustificata di quest’ultimo non ha permesso alla Commissione Disciplinare di accertare o meno quanto sostenuto dalla ricorrente e di acquisire agli atti la necessaria dichiarazione di autoconfessione del Lanzalaco Nuccio quale autore dell’incriminato episodio. Tanto è stato fatto presente in udienza sottolineando la impossibilità di procedere in ordine all’invocato accertamento. Lo stesso presidente della società ricorrente nonché il calciatore Misuraca Daniele hanno riconosciuto la impossibilità di procedere e si sono rimessi al giudizio di questa Commissione. Considerato anche la ingiustificata assenza del calciatore Lanzalaco Nuccio, si ritiene di adottare a suo carico i consequenziali provvedimenti a norma degli articoli 1 comma 3 e 19 comma 1/f del C.G.S. Va considerata infine la non gravità dell’episodio in contestazione così come sottolineato in sede di audizione dallo stesso Arbitro che ha definito il gesto privo di qualsiasi contenuto di violenza e di mancato rispetto della sua persona. Così osservato, DELIBERA Di non accogliere l’appello per le motivazioni in esso contenute determinando, però, la squalifica a carico del calciatore Misuraca Daniele a tutto il 30/11/2008; di infliggere al calciatore Lanzalaco Nuccio la squalifica a tutti gli effetti per due gare, in applicazione di quanto in narrativa all’uopo evidenziato. Per l’effetto non si provvede all’addebito di tassa.
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