COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APD Noir (Tp) – appello avverso squalifica calciatore Sansica Daniele e ammenda di Euro 200,00 – Gara Noir – AS Calcio Sicilia del 27/09/08- Campionato Allievi Regionali – C.U. n. 54 del 02/10/08 Procedimento 17/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APD Noir (Tp) – appello avverso squalifica calciatore Sansica Daniele e ammenda di Euro 200,00 – Gara Noir – AS Calcio Sicilia del 27/09/08- Campionato Allievi Regionali – C.U. n. 54 del 02/10/08 Procedimento 17/A Con appello ritualmente proposto la società APD Noir chiede una riduzione dell’ammenda e della squalifica inflitta al calciatore Sansica Daniele perché ritiene che le sanzioni siano state esagerate in virtù di quanto successo. La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: non si ravvedono motivazioni determinanti per la mancata predisposizione del servizio d’ordine da parte della società APD Noir , tenuto conto che i dirigenti della società unitamente alle forze dell’ordine intervenivano prontamente a proteggere l’incolumità dell’arbitro e a riportare la calma dopo che piccoli tafferugli si erano creati dopo l’esecuzione di un calcio di rigore; Per quanto riguarda la squalifica al calciatore Sansica Daniele l’addebito è chiaramente indicato nel rapporto di gara e non si presta a dubbio alcuno, la versione all’uopo sostenuta a difesa appare in netto contrasto con quanto sostenuto dall’arbitro nel suo referto. PQM Delibera Di confermare la squalifica al calciatore Sansica Daniele e di ridurre a Euro 100,00 l’ammenda Senza addebito della tassa reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it