COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. KAMARAT (Ag) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara Eccellenza A Kamarat – Campobello Mazara del 14/09/08 C.U.46 del 24/09/08 Proc.16/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. KAMARAT (Ag) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara Eccellenza A Kamarat - Campobello Mazara del 14/09/08 C.U.46 del 24/09/08 Proc.16/A Avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara citata in premessa e scaturente dal rituale reclamo inoltrato dalla società A.S.D. Campobello (0-3 a carico della società Kamarat, inibizione sino al 15/10/2008 a carico del D.A.U. Parisi Maurizio, una giornata di squalifica a carico del calciatore Minì Giuseppe), si oppone la società A.S.D. Kamarat sostenendo la erroneità della proposizione del ricorso da parte della A.S.D. Campobello in violazione al disposto dell’art.29 commi 7 e 8 del C.G.S. Sostiene infatti la ricorrente che la predetta A.S.D. Campobello aveva omesso di preannunciare al Giudice sportivo il reclamo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara di riferimento e che conseguentemente il reclamo doveva essere dichiarato inammissibile per palese irregolarità procedurale. Questa commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e sentiti in audizione i rappresentanti di entrambe le società regolarmente convenuti alla udienza del 14/10/2008, osserva che quanto sostenuto dalla odierna appellante non trova sostegno nelle Carte Federali che all’articolo 46 comma 3 dettano in maniera inequivocabile le norme di procedura da seguire nella proposizione dei reclami attinenti le posizioni irregolari dei calciatori. L’invocato articolo 29 infatti sancisce le competenze dei Giudici nazionali e territoriali ed in tale generale contesto il comma 8 riferisce della instaurazione del procedimento in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di gara; il successivo articolo 46 comma 3 del C.G.S., contenuto nel Titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva attinente in maniera specifica alla disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del S.G.S., riferisce sulle specifiche procedure alle quali attenersi nella proposizione, come nel caso in esame, di reclami avverso la irregolare posizione di tesserati che abbiano preso parte alle gare anche con funzioni di assistenti di parte. P.Q.M. Delibera Di respingere l’appello proposto dalla società A.S.D. Kamarat e di addebitare la dovuta tassa reclamo di € 130,00.
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