COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SC MARSALA a.s.d. (Tp) Avverso squalifica calciatore Messina Fabio per tre giornate Gara Marsala a.s.d. – Licata 1931 del 28 Settembre 2008 “Eccellenza” C.U. 52 del 02 Novembre 2008 Procedimento 21/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°70 del 16/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
SC MARSALA a.s.d. (Tp) Avverso squalifica calciatore Messina Fabio per tre giornate Gara Marsala a.s.d. – Licata 1931 del 28 Settembre 2008 “Eccellenza” C.U. 52 del 02 Novembre 2008
Procedimento 21/A
Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, adducendo che la condotta posta in essere dal calciatore comunque non avrebbe usato un tono offensivo nei confronti del Direttore di gara è sia stata dettata da una situazione di nervosismo conseguenza dell’espulsione appena subita.
La Commissione Disciplinare letto l’appello ed esaminati gli di gara, osserva: dagli atti di gara emerge, con espressa precisione il contegno scorretto ed irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, posto in essere dal Messina.
Sicché non possono trovare ingresso in questa sede le argomentazioni contenute nei motivi di gravame, laddove le frasi usate dal calciatore sono senz’altro offensive e, in tale ottica, non possono essere giustificate da ragioni legate a nervosismo.
Sotto altro motivo la squalifica inflitta al calciatore appare proporzionata nei fatti contestati e, pertanto, va confermata
P.Q.M.
Delibera
Di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito della tassa dovuta pari ad € 130,00
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