COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO – PROCURA FEDERALE A CARICO DI : 1) COSTANZO GAETANO (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 2) MARTINO FABIO (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 3) SARINITI ANDREA (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 4) MESSINA FABIO (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 5) SOLE GIACOMO (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) PROCEDIMENTO N. 08/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO – PROCURA FEDERALE A CARICO DI : 1) COSTANZO GAETANO (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 2) MARTINO FABIO (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 3) SARINITI ANDREA (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 4) MESSINA FABIO (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 5) SOLE GIACOMO (CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) PROCEDIMENTO N. 08/A Con nota del 4 Settembre 2008 – Prot. 942/p.f.07/08 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare le parti in oggetto, per avere violato i precetti regolamentari di cui all’Art. 1 comma 1) del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motivi in sede delle contestazioni degli addebiti cui devono rispondere e debitamente notificate agli stessi interessati; Dato atto che questa Decidente ha provveduto, a sua volta, a contestare ritualmente gli addebiti ai singoli deferiti e fissato l’udienza per il giorno 14 Ottobre 2008, le parti comparse in dibattimento, hanno chiesto l’applicazione di sanzione, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S., come appresso indicata; Sentite le parti deferite, preso atto che le stesse concordemente ai sensi dell’Art. 23 C.G.S., si accordano con la Procura Federale per chiedere a questo Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Viste le dichiarazioni sottoscritte dai singoli soggetti deferiti acquisite agli atti processuali, assistiti dai propri legali e riportanti il consenso del rappresentante la Procura Federale alla richiesta di applicazione della sanzione concordata e riportata in dispositivo; La Commissione Disciplinare, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con la presente ordinanza e ritiene chiuso il procedimento; Pertanto, DELIBERA: Visto l’Art. 23 C.G.S., applica, su richiesta delle parti deferite con il consenso del P.M. la sanzione di giorni 4 (quattro) di squalifica, a tutti gli effetti, a carico di: 1) COSTANZO GAETANO (GIA’ TESSERATO CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 2) MARTINO FABIO (GIA’ TESSERATOCALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 3) SARINITI ANDREA (GIA’ TESSERATO CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 4) MESSINA FABIO (GIA’ TESSERATO CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) 5) SOLE GIACOMO (GIA’ TESSERATO CALCIATORE A.S.D. AKRAGAS CALCIO) La presente Ordinanza va notificata alle parti interessate, comprese le Società di appartenenza, nonché alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it