COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. C.C. BELPASSO (CT) avverso decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara Promozione/C Belpasso-Agira Nissoria del 13/09/2008 C.U. 52 del 02/10/2008 Proc. 18/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. C.C. BELPASSO (CT) avverso decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara Promozione/C Belpasso-Agira Nissoria del 13/09/2008 C.U. 52 del 02/10/2008 Proc. 18/A Il Giudice Sportivo Territoriale in accoglimento del reclamo ritualmente inoltrato dalla società Agira Nissoria relativo alla irregolare posizione del calciatore Merenda Emanuele (C.C. Belpasso) che aveva partecipato alla gara in epigrafe seppure in perdurante posizione di squalifica, infliggeva a carico della società C.C. Belpasso la sanzione di perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, la inibizione sino al 15/10/2008 a carico del D.A.U. Nicolosi Francesco, una ulteriore giornata di squalifica a carico del tesserato Merenda Emanuele. Sostiene adesso la ricorrente che il reclamo era passibile di nullità avendo la società Agira Nissoria omesso di notificare il reclamo al domicilio eletto dalla società C.C. Belpasso, con ciò contravvenendo alle normative regolamentari in merito alla proposizione dei reclami. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, sentite in udienza le parti intervenute su loro richiesta alla riunione dibattimentale del 14/10/2008, rilevato che la ricorrente in sede dibattimentale non ha proposto nuovi ulteriori motivi di esame ma solo ha ribadito quanto espresso nei motivi di appello, ritenuto che le doglianze lamentate non trovano sostegno alcuni dai documenti ufficiali dal momento che la scheda di censimento della C.C. Belpasso 2008/2009 indica inequivocabilmente come indirizzo di corrispondenza il C.so Umberto n.3 che è l’indirizzo correttamente utilizzato dalla società Agira Nissoria per l’inoltro, con rituale raccomandata a.r., della copia del ricorso, valutato che nulla produce la sostenuta asserzione del mero errore commesso nella compilazione della scheda di censimento che, se accettata, determinerebbe una lesione dei diritti/doveri della società Agira Nissoria, DELIBERA Di respingere il ricorso inoltrato dalla società C.C. Belpasso e di incamerare la tassa reclamo versata.
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