COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Callea Fabio (calciatore A.S.D. Canicatti’- Ag ) avverso squalifica per tre gare Gara “Promozione”: Raffadali – Canicatti’ del 05 Ottobre 2008 C.U. 61 LND del 09 Ottobre 2008 Procedimento n° 29/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Callea Fabio (calciatore A.S.D. Canicatti’- Ag ) avverso squalifica per tre gare Gara “Promozione”: Raffadali – Canicatti’ del 05 Ottobre 2008 C.U. 61 LND del 09 Ottobre 2008 Procedimento n° 29/A Ricorre direttamente il calciatore interessato, chiedendo una riduzione del provvedimento a suo carico assunto in 1° grado; pur riconoscendo di aver usato un linguaggio scurrile, nei confronti dei giudici di gara, all’atto della sua espulsione nascente per doppia ammonizione, formula le sue scuse per il suo comportamento ed il proponimento che non ripeterà più accadimento posto in essere per un mancato controllo del suo stato nervoso stante la dinamica ed il contenuto dell’episodio oggetto della espulsione. La Commissione Disciplinare, letti gli atti gara e l’appello proposto, rileva che l’episodio in esame si è limitato in proteste labiali, sia pure censurabili, senza conseguenze di qual si voglia natura. Pertanto DELIBERA Di determinare in 2 (due) gare la squalifica a carico del calciatore Callea Fabio (A.S.D. Canicatti’) con diffida a carico di detto calciatore per qualsiasi ulteriore adozione di provvedimento disciplinare Per l’effetto si dispone la restituzione della tassa versata
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