COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Agroericino- Avverso Appello squalifica calciatore Basilicò Gianpaolo per 4 giornate – Gara Trapani Calcio- Agroericino del 12/10/08 – campionato Allievi Regionali- C.U. N.72 SGS Procedimento 32/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Agroericino- Avverso Appello squalifica calciatore Basilicò Gianpaolo per 4 giornate – Gara Trapani Calcio- Agroericino del 12/10/08 – campionato Allievi Regionali- C.U. N.72 SGS Procedimento 32/A Con ricorso ritualmente proposto la Società Ag2roericino chiede una riduzione della squalifica del calciatore Basilicò Gianpaolo perché ritiene che il proprio tesserato si sia reso responsabile semplicemente di proteste dopo l’espulsione di alcuni suoi compagni. La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti osserva: Il calciatore Basilicò Gianpaolo ha avuto un comportamento certamente censurabile ma le sue rimostranze si sono limitate solo a proteste verbali senza ulteriori conseguenze quindi ritiene che il ricorso sia meritevole di una riduzione. PQM DELIBERA Di ridurre la squalifica a 3 giornate per il calciatore Basilicò Gianpaolo ( ASD Agroericino) Senza addebito di tassa
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