COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Chiaramonte Calcetto (RG) avverso ammenda euro 250,00, squalifica calciatore Doghetti Emanurle, inibizione dirigenti Nifosi Alessandro e Cuppoletta Biagio Gara : A.S.D. Playball Augusta – A.S.D.Chiaramonte Calcetto del 4.10.2008 Camp: Calcio a cinque C/2 gir. D C.U. : n° 60 C5 del 8.10.2008 Procedimento 31/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Chiaramonte Calcetto (RG) avverso ammenda euro 250,00, squalifica calciatore Doghetti Emanurle, inibizione dirigenti Nifosi Alessandro e Cuppoletta Biagio Gara : A.S.D. Playball Augusta – A.S.D.Chiaramonte Calcetto del 4.10.2008 Camp: Calcio a cinque C/2 gir. D C.U. : n° 60 C5 del 8.10.2008 Procedimento 31/A Il G.S. Territoriale con provvedimenti pubblicati sul C.U. di cui in epigrafe, ha inflitto l’ammenda di euro 250 alla società ricorrente per <>; la squalifica per 5 gare al calciatore Doghetti Emanuele per <>; l’inibizione fino al 30.11.2008 al dirigente Nifosi Alessandro per <>; l’inibizione fino al 20.10.2008 al dirigente Cuppoletta Biagio per <>. Avverso tali provvedimenti ha presentato ricorso la società ASD Chiaramonte Calcetto la quale lamenta un’eccessiva penalizzazione per alcuni comportamenti non regolamentari non perpetrati dai propri tesserati che sono stati sanzionati in 1° grado. Per cui chiede l’accoglimento delle proprie doglianze. Preliminarmente questa decidente dichiara non proponibile il ricorso avverso l’inibizione a carico del dirigente Cuppoletta Biagio perché non consentita a norma dell’articolo 45 punto 3 lettere b Codice di Giustizia Sportiva La C.D., letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: - dalla disamina del rapporto di gara appare evidente il comportamento offensivo assunto dai sostenitori della società ricorrente, a fine gara, nei confronti dell’arbitro che viene colpito con uno schiaffo in testa da sostenitore identificato solo dagli abiti indossati; così come il contegno offensivo ed il tentativo di aggressione tenuto dal calciatore Doghetti Emanuele nei confronti dell’arbitro; emergono altresì la condotta offensiva del sig. Cuppoletta Biagio nonché le reiterate gravi offese e minacce rivolte dal sig.Nifosi Alessandro nei confronti del direttore di gara. - Acclarato quanto sopra, tenuto conto che il comportamento dei sostenitori, dei dirigenti e del calciatore della società Chiaramonte sono stati correttamente rubricati dal Giudice di primo esame nella loro estrinsecazione ed evoluzione, comportamenti come tali ritenuti deprecabili; P.Q.M. DELIBERA - dichiarare inammissibile il ricorso per la parte attinente l’inibizione a carico del dirigente Cuppoletta Biagio - in parziale accoglimento dell’appello proposto di determinare in 4 gare la squalifica al calciatore Doghetti Emanuele; - di confermare gli altri impugnati provvedimenti perche’ ritenuti equi e proporzionali ai fatti; - per l’effetto, la restituzione della tassa di euro 130,00 gia’ versata alla soc. ASD Chiaramonte Calcetto.
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