COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GSD Enna Calcio – Appello avverso squalifica calciatore Murgano Mario per 3 giornate – Gara Enna – Trecastagni del 12/10/08- Campionato di eccellenza Girone b – CU N. 70 LND del 16/10/08 Procedimento 37/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GSD Enna Calcio - Appello avverso squalifica calciatore Murgano Mario per 3 giornate – Gara Enna – Trecastagni del 12/10/08- Campionato di eccellenza Girone b – CU N. 70 LND del 16/10/08 Procedimento 37/A La Società Enna Calcio ricorre sulla decisione del Giudice Sportivo per la gara indicata in epigrafe chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore Murgano Mario, perche la ritiene pesante e ingiusta per quanto realmente successo. La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: il Calciatore Murgano Mario si reso responsabile di condotta di particolare violenza in danno di un avversario senza che se ne ravvedessero motivi o provocazioni, episodio tra l’altro verificatosi a fine gara dopo il triplice fischio di chiusura. A tal proposito sono alquanto indicative le risultanze degli atti di gara. PQM DELIBERA Di rigettare il ricorso disponendo l’addebito della tassa reclamo pari a Euro 130,00.
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