COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. Città di Bagheria (Pa) – Avverso squalifica per tre gare calciatore Restivo Angelo Gara Agroericino – Città di Bagheria del 12 Ottobre 2008 Campionato “ Eccellenza” C.U. 70 LND del 16 Ottobre 2008 Procedimento 40/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S. Città di Bagheria (Pa) - Avverso squalifica per tre gare calciatore Restivo Angelo Gara Agroericino – Città di Bagheria del 12 Ottobre 2008 Campionato “ Eccellenza” C.U. 70 LND del 16 Ottobre 2008
Procedimento 40/A
Con rituale appello la società interessata ricorre avverso il provvedimento in epigrafe indicato sostenendo che il proprio calciatore è stato influenzato da particolare nervosismo nel commettere infrazione punita dal Direttore di gara senza, però, porre in essere alcun comportamento in danno dell’Arbitro stesso.
Tenuto conto dell’eccesso di foga espresso conseguentemente all’espulsione di un suo compagno di gioco, chiede a questa Commissione la massima compressione in giustificazione del censurato comportamento del proprio tesserato, chiedendo per lo stesso una riduzione della squalifica inflitta.
La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello e gli atti ufficiali di gara osserva: il calciatore interessalato si è reso responsabile di contegno irriguardoso nei confronti dell’Arbitro; il fatto merita provvedimento disciplinare contenuto nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto della natura e contenuto dell’inflazione
P.Q.M.
DELIBERA
Di contenere in due gare la squalifica a carico del calciatore Restivo Angelo ( A.S. Città di Bagheria) per l’effetto non si provvede all’addebito di tassa
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