COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°96 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Pietro Armetta 2. Sig. Isidoro Di Marco 3. Sig. Giovanni Marchese 4. Sig. Francesco Brisciano 5. La società CSR.D.PIANO DEI GELI SAN MARTINO(PA)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°96 del 06/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Pietro Armetta
2. Sig. Isidoro Di Marco
3. Sig. Giovanni Marchese
4. Sig. Francesco Brisciano
5. La società CSR.D.PIANO DEI GELI SAN MARTINO(PA)
Procedimento 15/A
Con nota del 23 settembre 2008, prot. 1254 /1262-pf 07-08 debitamente notificate agli interessati, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare le parti in epigrafe indicate, per aver violato i precetti regolamentari sanciti dall’art. 1 comma 1) C.G.S., anche in riferimento all’art. 61 comma 1) N.O.I.F., per i fatti descritti nella parte motiva in sede delle contestazioni degli addebiti cui devono rispondere.
Dato atto che questa Decidente ha provveduto, a sua volta, a contestare ritualmente gli addebiti ai singoli deferiti e fissato l’udienza per il giorno 28 Ottobre 2008 con inizio alle ore 15.30.
Alla predetta udienza si è presentato soltanto il Sig. Di Marco Isidoro, accompagnato dalla genitrice Sig.ra La Mantia Giovanna nella qualità di esercente la patria potestà.
Tutti i rimanenti soggetti deferiti sono assenti ingiustificati non avendo prodotto giustificazioni in merito. Si dà atto che il solo Sig.Armetta Pietro ha prodotto memorie difensive.
Sentito il presente Sig. Di Marco Isidoro lo stesso ha ammesso la sua responsabilità riconoscendo gli addebiti contestati, confermando la sua deposizione del 11 Giugno 2008 innanzi l’Inquirente chiedendo, a conclusione, l’applicazioni di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Nel corso della sua deposizione in udienza il Sig. Di Marco Isidoro dichiara di ricordare che in alcune gare i calciatori, compagni di squadra, Brisciano Francesco e Marchese Giovanni hanno giocato sotto falso nome; ricorda quanto sopra dichiarato perché all’atto delle identificazione dei calciatori, da parte del Direttore di gara, era presente ed ha sentito il nome e il cognome con i quali sono stati chiamati i predetti calciatori interessati, generalità diverse da quelle vere dei predetti calciatori.
Sentite le parti presenti nel dibattimento le stesse, con il consenso dei rappresentanti la Procura Federale, concordano di chiedere a questo Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta modificandone la specie e la misura;
Visto le dichiarazioni sottoscritte dal Sig. Di Marco Isidoro e riportanti il consenso del rappresentante la Procura Federale alla richiesta di applicazione della sanzione concordata e riportata in dispositivo.
Raccolte le conclusioni e le richieste del rappresentante la Procura Federale, per quanto attiene ed in relazione alle rimanenti parti, assenti in udienza, qui di seguito vengono trascritte:
1. Dichiarare il Sig. Armetta Pietro, responsabile dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendogli la inibizione per anni 3 (tre);
2. Ritenere responsabili dei capi di imputazioni loro ascritti di cui all’atto di rinvio a giudizio i Sigg. Marchese Giovanni e Brisciano Francesco, entrambi all’epoca dei fatti calciatori per la società CSR.D. Piano Dei Geli San Martino,infliggendo loro la squalifica a tutti gli effetti per 4(quattro) mesi.
3. Infliggere alla società CSR.D. Piano Dei Geli San Martino, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva 9 (nove) punti di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza della stagione 2008/2009, oltre l’ammenda di € 1.000,00 ( mille)
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Le risultanze dell’attività istruttoria e della certezze raccolte in ordine ai fatti denunciati, curate dall’Inquirente, permettono a questo Organo Decidente di non essere abbisognevole di ulteriori accertamenti; in ordine a quanto addebitabile, senza possibilità di postulazione di dubbio alcuno, alle parti oggi rinviate a giudizio. Confortano in proposito, ove c’è ne fosse bisogno, le deposizioni dei calciatori interessati, e soprattutto le stesse memorie difensive prodotte dal Sig. Armetta Pietro là dove ammette tutte le irregolarità poste in essere e le nascenti responsabilità dell’illecita condotta allo stesso addebitabile.
Le accennate sostenute giustificazioni dello stesso Sig. Armetta Pietro, non conducono a nessun esito invocato, anzi risultano confermative di una più che accentuata violazione dei precetti di lealtà, correttezza e probità dettati dalle norme regolamentari dell’attività sportiva.
Tutti quanti legittimamente rinviati a giudizio devono rispondere di quanto loro ascritto per gli addebiti accertati a loro carico, come indicati e debitamente notificati agli stessi.
Ciò posto
DELIBERA
In ordine al calciatore Di Marco Isidoro, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 C.G.S., si ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come dichiarata dalla parte interessata, e congrua la sanzione indicata infliggendo, conseguentemente, al Sig. Di Marco Isidoro ( oggi tesserato con la società E. Che Guevara) la squalifica per mesi 2 (due) disponendo l’applicazione con la presente ordinanza di ritenere chiuso il procedimento limitatamente al predetto calciatore;
Di infliggere la squalifica a tutti gli effetti per mesi 4 (quattro) a carico dei calciatori Brisciano Francesco e Marchese Giovanni (entrambi all’epoca dei fatti tesserati calciatori per la società CSR.D. Piano Dei Geli San Martino(PA)).
Di infliggere al Sig. Armetta Pietro Presidente CSR.D. Piano Dei Geli San Martino l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per anni 3(tre).
Di infliggere alla società CSR.D. Piano Dei Geli San Martino (PA) la penalizzazione di punti 6 (sei) nella classifica del campionato di competenza stagione 2008/2009, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1) e 2) C.G.S. in ordine agli addebiti contestati rispettivamente al proprio Presidente rappresentante ed ai propri calciatori tesserati.
La presente delibera va notificata a tutte le parti interessate nonché alla Procura Federale
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