COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°96 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Paternò 2004 – Appello avverso posizione irregolare dei calciatori Orofino Santo, Consoli Carlo, Casella Roberto, Scalia Carmelo e Calascibetta Antonino, utilizzati dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. – Gara Acireale – Paternò del 21/09/08- Campionato Eccellenza girone B – C.U. 46 del 25 Settembre 2008 Procedimento 42/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°96 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Paternò 2004 - Appello avverso posizione irregolare dei calciatori Orofino Santo, Consoli Carlo, Casella Roberto, Scalia Carmelo e Calascibetta Antonino, utilizzati dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. - Gara Acireale – Paternò del 21/09/08- Campionato Eccellenza girone B – C.U. 46 del 25 Settembre 2008 Procedimento 42/A La società ricorrente si oppone alla delibera del Giudice Sportivo con la quale veniva respinto il reclame dell’odierna ricorrente che sosteneva la irregolare partecipazione dei calciatori in epigrafe indicati alla gara di che trattasi, stante la non legittimità e conseguente valenza dei relativi tesseramenti. Con l’appello prodotto insiste sulle eccezioni e domande sostenute in primo grado e chiede, oltre la revoca dei trasferimenti contestati, la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 a carico della società Acireale. Invoca l’intervento dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per accertare la regolarità delle firme apposte sulle liste di svincolo e di quelle di tesseramento. La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, osserva: 1. Per quanto attiene il calciatore Casella Roberto la sua posizione federale e relativo tesseramento risulta corretta e conseguentemente regolare avendo ottemperato quanto previsto e disposto dall’articolo114 delle N.O.I.F. 2. Per quanto attiene i calciatori Consoli Carlo e Orofino Santo, li stessi sono stati trasferiti con regolari relativi moduli riportanti timbro ed estremi della società cedente sottoscritti, nell’apposito spazio, con sigle così come è dato evidenziare in altre liste di trasferimento pervenute, diverse da quelle oggi in contestazione; Và annotato che in proposito all’eccezione sostenuta la ricorrente interessata non ha, nei termini, avanzato alcuna opposizione, richiedente il relativo annullamento. 3. Per quanto attiene i calciatori Scalia Carmelo e Calascibetta Antonino gli stessi sono stati svincolati con provvedimento pubblicato nel C.U. 10 del 28 Luglio 2008; anche a riguardo non è stato avanzata, nei termini alcuna opposizione. In ordine all’interessamento dell’Ufficio Indagini del caso in esame, la società ricorrente può produrre al predetto Ufficio tutta la documentazione in possesso, ragguagliata con la eventuale denuncia alla Autorità Giudiziaria Ordinaria per falsificazione di atti da parte di persona responsabilmente indicata. Ciò posto DELIBERA Di ritenere corretto e legittimo il giudicato statuito per il caso un esame, in narrativa meglio evidenziato, dal Giudice di 1° grado che conseguentemente si conferma. Per l’effetto l’appello come sopra prodotto va respinto con il consequenziale addebito della tassa dovuta pari ad € 130,00
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