COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°96 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Carini (Pa) – Avverso decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata disposta la ripetizione della gara Mazara 1946 – Carini del 04 Ottobre 2008 Campionato Allievi Regionali – C.U. 81 del 23 Ottobre 2008 Procedimento 43/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°96 del 06/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Carini (Pa) – Avverso decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata disposta la ripetizione della gara Mazara 1946 – Carini del 04 Ottobre 2008 Campionato Allievi Regionali – C.U. 81 del 23 Ottobre 2008
Procedimento 43/A
La società A.S.D. Carini propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo, con la quale è stata disposta la ripetizione della gara disputata contro la società Mazara 1946, poiché, a detta del primo Giudice, la società oggi ricorrente, avrebbe impiegato a seguito di sostituzione, un calciatore recante sulla maglia in n°20, non figurante nella distinta di gara; con ciò avendo leso il diritto della società avversaria di conoscere esattamente i nominativi dei calciatori avversari.
Nei motivi di gravame sostiene la A.S.D. Carini l’illegittimità della decisione impugnata e quindi l’omologazione del risultato raggiunto in campo sostenendo che:
• Da una più attenta disamina degli atti ufficiali di gara si evincerebbe che il giocatore recante il n°20 non sia entrato in campo in seguito a sostituzione, ma sia uscito dal campo al 40° del secondo tempo, per consentire l’ingresso di un suo compagno di squadra.
• Peraltro, il calciatore n°20 sarebbe stato regolarmente identificato da parte dell’Arbitro prima dell’inizio della gara, risultando al n°9 della distinta A.S.D. Carini .
La Commissione Disciplinare , letti gli atti di gara, esaminato il gravame e sentito il rappresentante della società, comparso all’udienza del 04 Novembre 2008 osserva:
Relativamente alla prima delle due circostanze dedotte dalla ricorrente rileva questa Commissione che nel rapporto di gara l’Arbitro certifica l’ingresso in campo di un giocatore del Carini indicato con il n°20, al 40° del secondo tempo di gara;
in effetti nel rapporto di fine gara sottoscritto anche da due dirigenti accompagnatori, si evince che la 40° del secondo tempo un calciatore recante il n°20 sia uscito dal campo, per far posto al calciatore n°15.
Tuttavia, tale discrasia non rileva ai fini della presente decisioni, poiché emerge che un calciatore avente la maglia n°20 sia stato comunque impiegato nella gara in esame, nulla rilevando che sia stato sostituito o sia subentrato nel corso della gara.
Con riguardo, invece alla circostanza indicata dalla ricorrente, che il giocatore n°20 in realtà sia stato identificato dall’Arbitro e indicato in distinta con il numero n°9 (il calciatore Gianluca Cappuccio), dagli atti di gara in effetti il Direttore di gara dà atto, con dichiarazione allegata al rapporto di gara, che al momento dell’identificazione effettuata negli spogliatoi, il calciatore Cappuccio Gianluca indossava la maglia n°9 (come in distinta) e che a fine gara la società gli avrebbe fatto rilevare che lo stesso giocatore che indossava la maglia n°9 aveva cambiato numero, e che aveva la maglia n°20.
Ed invero dagli atti di gara si evince che un calciatore che indossava il n°20 ha preso parte alla gara (a nulla rilevando che sia subentrato a gara in corso o sia stato sostituito)
Che nella distinta di gara allegata dall’Arbitro al suo rapporto non figura alcun giocatore individuato con il n°20;
che, anche se il giocatore recante il n°20 fosse lo stesso giocatore identificato dall’arbitro e recante, in distinta , il n°9 ,tale situazione si pione comunque in contrasto con quanto previsto dall’articolo 61 N.O.I.F. n°3 che prevede: ” le variazione eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’Arbitro purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia dell’altra società”.
Alla luce di quanto sopra si ritiene leso il diritto della società Mazara 1946 a conoscere esattamente i nominativi dei calciatori avversari.
P.Q.M.
DELIBERA
di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare la ripetizione della gara sopra indicata.
Con addebito di tassa pari ad €130,00
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