COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 196/00-rn Reclamo U.S. Molazzana Avverso dec. G.S Regionale. Squalifica Marigliani Massimo Per 3 Gg. Ed Ammenda Di £. 2.000.000(C.U. N° 39 Del 842001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 196/00-rn Reclamo U.S. Molazzana Avverso dec. G.S Regionale. Squalifica Marigliani Massimo Per 3 Gg. Ed Ammenda Di £. 2.000.000(C.U. N° 39 Del 842001) Propone rituale reclamo la U.S. Molazzana avverso le sanzioni in epigrafe, comminate dal G.S. Regionale quanto al calciatore “per aver offeso il D.G., sanzione aggravata perché capitano”, quanto alla società, peraltro recidiva specifica, per comportamento gravemente scorretto dei sostenitori aggravato ulteriormente dal lancio di due ombrelli, e da un inseguimento con tentativo di tamponamento dell’auto del D.G e manovre pericolose per l’incolumità dello stesso. La società reclamante contesta gli accadimenti soprattutto in relazione a quanto attribuito ai propri sostenitori ed al fatto di non aver il D.G., e di conseguenza il G.S., tenuto nel minimo conto il fattivo comportamento dei dirigenti per l’incolumità dell’Arbitro, chiede pertanto una riduzione della sanzione ed una diminuzione della squalifica al proprio capitano, pur non motivando quest’ultima richiesta. Le tesi difensive venivano ribadite ed ampliate all’udienza di comparizione della società avanti alla C.D. del 1562001. In quella sede veniva data lettura alla reclamante del supplemento di rapporto che confermava in toto quanto già riportato dal D.G. e contestato dalla reclamante. In particolare si faceva riferimento alla non felice giornata del D.G. che avrebbe confuso i minuti delle sostituzioni e delle segnature, ed al fatto che gli ombrelli caduti in campo sarebbero stati non due, ma uno solo, e soprattutto che un dirigente avrebbe accompagnato l’Arbitro fino a Gallicano salendo in macchina con lui per salvaguardarne l’incolumità, mentre di tale circostanza non si rinveniva traccia né nel rapporto né nel supplemento. La C.D. avendo già deciso per motivi di tempestività all’udienza del 452001, confermando la sanzione, la squalifica a carico del calciatore Marigliani, convocava il D.G. per ulteriori chiarimenti in ordine alle osservazioni della società Molazzana, l’Arbitro conseguentemente interveniva all’udienza 29 giugno 2001 fornendo delucidazioni e precisazioni, ma confermando di non essere stato accompagnato con la macchina da alcun dirigente, ma solo, e per due volte, accompagnato dal presidente dagli spogliatoi al parcheggio. Alla luce di quanto affermato dal D.G. e di quanto da questi riportato negli atti ufficiali, i quali, è bene ribadirlo, costituiscono prova privilegiata nel nostro ordinamento, questa C.D. ritiene che le circostanze attenuanti invocate dalla reclamante non possano trovare ingresso nel giudizio, se non parzialmente, attribuendo, come giusto, valenza di comportamento fattivo a quanto posto in essere dal presidente del Molazzana a fine gara, e portando ad una diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo conferma la squalifica al calciatore Marigliani Massimo e riduce l’ammenda a carico della U.S. Molazzana a £. 1.500.000, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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