COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 216/00-mt Reclamo Della U.S. Altoreno La Torraccia Avverso Decisione G.S. Regionale: Squalifica Cecchini Mirko 4 Gg; Squalifica Cocco Ivan Al 31/12/2001; Squalifica Gavazzi Massimiliano Al 31/5/2002; Squalifica Cecchini Sergio Al 31/5/2002 (C.U. N. 46 Del 27/5/2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 216/00-mt Reclamo Della U.S. Altoreno La Torraccia Avverso Decisione G.S. Regionale: Squalifica Cecchini Mirko 4 Gg; Squalifica Cocco Ivan Al 31/12/2001; Squalifica Gavazzi Massimiliano Al 31/5/2002; Squalifica Cecchini Sergio Al 31/5/2002 (C.U. N. 46 Del 27/5/2001) Il G.S. così motivava la propria decisione: Cecchini Sergio: "Si avvicinava all'arbitro e puntandogli un dito sul petto, gli rivolgeva frase offensiva e intimidatoria. Di poi lo spintonava e quindi portatosi fuori dal terreno di gioco, incitava gli altri contro l'ufficiale di gara. A fine gara, allorchè l'arbitro abbandonava l'impianto, persisteva nel proprio contegno offensivo e intimidatorio". Gavazzi: "All'atto dell'espulsione di un compagno, colpiva con una mano quella dell'arbitro procurandogli dolore e facendogli cadere i cartellini. Di poi lo spingeva con forza offendendolo e minacciandolo. Allorchè il D.G. abbandonava l'impianto, con un bastone in mano persisteva nel proprio atteggiamento offensivo e intimidatorio". Cocco: "Espulso per aver applaudito ironicamente il D.G., lasaciando il campo offendeva e minacciava l'arbitro. A fine gara stringeva con forza la mano del D.G. procurandogli dolore e tirandolo verso di se". Cecchini Mirko: " A fine gara minacciava l'arbitro cercando inoltre di ostacolarlo nell'abbandono dell'impianto. Sanzione aggravata perché capitano". Avverso le suddette decisioni la reclamante inoltrava rituale impugnazione, con la quale si deduceva: - quanto al Cecchini, che costui ebbe ad offendere il D.G. senza tuttavia porre in essere alcun atto violento in danno dello stesso: - quanto al Gavazzi, che il giocatore ebbe a porre istintivamente la propria mano su quella del d.g. all'atto della notifica dell'espulsione, senza tuttavia alcun intento violento e senza che il Gavazzi si sia reso responsabile delle ulteriori condotte contestate (spinta e minaccia con bastone); - quanto al Cocco, che lo stesso ebbe ad applaudire ironicamente il D.G. ma nessun intento lesivo vi era nella stretta di mano a fine gara, laddove la violenza del gesto dipenderebbe da una interpretazione soggettiva data dall'arbitro; - quanto infine al Cecchini, essendosi lo stesso infortunato con conseguente uscita dal campo, la società reclamante nega che possa essersi reso protagonista delle condotte contestate. Il reclamo si chiudeva con un irrilevante richiamo ad un incontro che il d.g. avrebbe avuto con il commissario di campo dopo la gara lontano dagli impianti (circostanza del tutto estranea alla materia che si tratta), con richiesta istruttoria inammissibile (confronto D.G. commissario di campo) e con la richiesta di riforma e/o riduzione delle punizioni sportive inflitte. Il reclamo va respinto. Nell'articolato supplemento di rapporto fatto pervenire a questo Collegio, il D.G. conferma, con puntualità e dovizia di particolari quanto già esposto negli atti gara. In particolare vengono confermate tutte le singole condotte contestate agli incolpati, così come viene confermata la presenza del Cecchini Mirko in prossimità degli spogliatoi allorquando il D.G. ebbe ad uscire. Le pene comminate dal primo giudice sono state commisurate secondo la diversa gravità dei fatti singolarmente considerati, e risultano proporzionate alla gravità degli stessi e, dunque, non rivedibili. P.Q.M.. La C.D. delibera di respingere il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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