COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 212/00-cc Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Pardi Gerardo dirigente della U.S. Bozzano nonché nei confronti della Società di appartenenza.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 212/00-cc Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Pardi Gerardo dirigente della U.S. Bozzano nonché nei confronti della Società di appartenenza. Con provvedimento 591/475 in data 24 maggio u.s. la Procura Federale effettuava il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per avere, il dirigente, colpito con un pugno un calciatore di squadra avversaria, con ciò violando il disposto dell'art. 1 c. 1 del vigente C. di G.S. - episodio non segnalato dal D.G. perché svoltosi fuori dal campo mentre la gara era ancora in corso - la seconda per la conseguente responsabilità oggettiva. Instaurato il procedimento le parti venivano convocate per l'odierna adunanza cui partecipano: il dottor Massimiliano Rovino in rappresentanza della Procura nonchè il dirigente, Gerardo Pardi tesserato per la U.S. Bozzano. Non si è invece costituita la Società. Illustrati brevemente i fatti il Presidente della C.D. dà la parola al rappresentante della Procura Federale il quale rilevato che non esiste alcun dubbio sulla sussistenza del fatto ascritto al dirigente ritiene, in considerazione che le prove testimoniali esistenti non sono di terzi ma di soggetti tesserati per le Società interessate ai fatti, dover richiedere al dirigente Pardi di descrivere – anche in questa sede – gli accadimenti che hanno originato il presente provvedimento disciplinare. Anche a seguito di domande postegli dai componenti la Commissione il Pardi ammette di aver offeso il calciatore avversario ricevendo di conseguenza, un provvedimento di espulsione da parte dell'arbitro e specifica di essere entrato in colluttazione con il calciatore avversario, venendone separato da altro calciatore, ma esclude categoricamente di aver colpito con un pugno al viso il suo antagonista. A questo punto il rappresentante della Procura ritiene ampiamente provato il comportamento antisportivo del dirigente culminato nel tentativo di aggressione a danno del calciatore di parte avversa. Pur ammettendo che il clima della gara non fosse dei più tranquilli, osserva ancora il Procuratore che agli atti non esiste alcun certificato medico che possa in qualche modo indicare i danni subiti dallo aggredito e che comunque il comportamento del tesserato, attesa la qualifica di dirigente, deve essere del tutto irreprensibile e di esempio ai calciatori. Rileva peraltro il buon comportamento processuale dell ' incolpato. In conseguenza di ciò chiede irrogarsi la squalifica di mesi otto al dirigente e di infliggersi, di conseguenza, la sanzione della ammenda nella misura di Lit. 500.000 alla Società. Avuta facoltà di intervento, il dirigente Pardi ritiene eccessiva la richiesta sanzionatoria effettuata dalla Procura Federale, ribadendo ancora una volta che egli non ha colpito con un pugno l'altro tesserato pur ammettendo che un contatto fisico, durato peraltro non più di quindici – venti secondi, sia avvenuto. Ammette in ogni caso il proprio errore e chiede una pena più mite. Esaminata la fase dibattimentale la C.D., riunita in camera di consiglio, ritiene dover far proprie talune considerazioni espressa dalla Procura federale ed in particolare che: le testimonianze sono state rese dalle parti interessate ed in particolare da soggetti tesserati per le Società di appartenenza del calciatore asseritamente colpito dal Pardi; non esiste alcun certificato medico agli atti, rilevandosi a tal fine che un pugno portato al volto di una persona non può prescindere dalla esistenza di un danno conseguente; il comportamento processuale del dirigente Pardi è stato più che buono avendo egli qui descritto l'episodio in modo ancora più preciso di quanto non fatto con il rappresentante dell'Ufficio indagini. Per quanto attiene invece alla sanzione la C.D. rileva che se quanto attribuito al Pardi fosse stato oggetto di indicazione da parte del D.G. sul rapporto di gara, questo Giudice avrebbe contenuto la sanzione nell'ambito dei tre mesi di squalifica, non potendosi comunque sottacere che il dirigente Pardi abbia scontato, per il comportamento tenuto all'origine dal fatto, una squalifica per ventinove giorni. P.Q.M. la C.D. delibera di infliggere al dirigente Pardi Gerardo la squalifica per due mesi per violazione dei principi dettati dall'art. 1 c. 1 del C. di G.S.; alla U.S. Bozzano l'ammenda di Lit. 500.000 in applicazione del disposto dell'art. 6 del medesimo Codice.
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