COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 18/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRT.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione GARA: PESCAIOLA CALCIO/A.S. FIGLINE DEL 7 OTTOBRE 2001 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 18/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRT.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione GARA: PESCAIOLA CALCIO/A.S. FIGLINE DEL 7 OTTOBRE 2001 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.11 dell'11.10.2001; -il Giudice Sportivo, ESAMINATI gli atti della gara Pescaiola Calcio/Figline, disputata il 7.10.2001 nell'ambito del Campionato di Promozione e terminata con il punteggio di 2 a 1; RILEVATO che l'arbitro, avendo ammonito il calciatore Berti Daniele (Pescaiola Calcio) una prima volta nel primo tempo non lo aveva espulso alla seconda ammonizione, verificatasi nel secondo tempo della gara; CONSIDERATO che: -non puo' parlarsi di insindacabilita' tecnica di fronte ad un errore riconosciuto dall'arbitro; -esula all'uopo la eccezione dell'insindacabilita', dato che e' l'arbitro stesso che, con l'atto ufficiale a tale scopo stilato, riconosce, anzi attesta, di essersi sbagliato; in casi del genere l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, correttamente ammesso e certificato dal Direttore di gara, per giudicare se tale errore abbia influito sul risultato finale, per l'eventuale applicazione dell'art.12 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; RITENUTO che nella fattispecie l'errore influente sulla validita' dell'incontro, se e' vero che esso si protrasse, dopo la mancata espulsione, per sei minuti circa, durante i quali il Pescaiola Calcio, che stava vincendo per una sola rete di scarto, continuo' ad affrontare con un calciatore in piu' la propria avversaria aggiudicandosi quindi la gara. Per questi motivi il G.S., dispone la ripetizione dell'incontro e trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato per le incombenze di rito.
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