COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Regionale Juniores RECLAMO DELLA SOC.ORLANDO CALCIO LIVORNO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ARMANDO PICCHI CALCIO/ORLANDO CALCIO LIVORNO DEL 29.9.2001 (1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato Regionale Juniores RECLAMO DELLA SOC.ORLANDO CALCIO LIVORNO AVVERSO REGOLARITA' GARA ARMANDO PICCHI CALCIO/ORLANDO CALCIO LIVORNO DEL 29.9.2001 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.10 del 4.10.2001; -il 29 settembre 2001 veniva disputata in Livorno, per il Campionato Regionale Juniores, la gara Armando Picchi-Orlando Calcio Livorno che si concludeva con la vittoria della squadra ospitante per 1 a 0. La Soc.Orlando Calcio Livorno proponeva pero' tempestiva riserva scritta avverso la validita' dell'incontro, assumendo che il D.G. aveva mantenuto in campo per ben tre minuti un calciatore reo di espulsione per aver riportato la seconda ammonizione. Produceva quindi rituale reclamo, ribadendo le argomentazioni esposte nella riserva scritta e chiede che questo Giudice le assegni la vittoria per 2 a 0 ovvero disponga la ripetizione dell'incontro. Il reclamo e' infondato e va respinto. Si osserva anzitutto che il giocatore si limito' a posizionarsi ai bordi del campo per poi rientrare per pochissimi secondi e mentre il gioco era fermo per chiedere spiegazioni sulla sua seconda ammonizione. Ammonizione per la quale, il D.G. non aveva provveduto ancora ad esibire il cartellino rosso in quanto distolto momentaneamente da un infortunio di un giocatore. Val solo la pena rilevare che l'arbitro ha chiaramente evidenziato che il calciatore dal momento della seconda ammonizione al momento della notifica dell'espulsione, non ha partecipato a nessuna azione, in quanto si trovava fuori dal terreno di gioco! Devono, pertanto, disattendersi le argomentazioni del sodalizio reclamante volte ad avvalorare un concreto danno subito a seguito della presenza di un calciatore avversario in piu'. In conclusione questo Giudice non ritiene che nel caso in esame si sia verificato un fatto tale da influenzare la regolarita' di svolgimento della gara. L'incontro, invece, si svolse in modo del tutto regolare. Per tali motivi il G.S. rigetta il reclamo come proposto dalla Societa' Orlando Calcio di Livorno ed ordina venga incamerata la tassa di reclamo.
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